NAD: Diritto Sanitario alle Cure

PREMESSA
Il diritto alle cure sanitarie e all'assistenza trovano il loro fondamento nella nostra Costituzione.

Articolo 32:
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività»,

Articolo 38:
«Ogni individuo inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».

Lo Stato Italiano garantisce quindi, il diritto alle cure attraverso:
  • Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.),
  • il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.),
  • le Aziende Ospedaliere (A.O.),
  • le Aziende Sanitarie Locali o Provinciali (A.S.L. o A.S.P.).
Pertanto, appare indiscutibile che:
"Tutti i pazienti hanno diritto a essere curati sia dalle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, poliambulatori, etc.) che dalle case di cura private convenzionate, senza limiti di età, patologia e durata delle cure".
Il diritto dei malati cronici non autosufficienti (anziani e non) alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, è stabilito da una lunga serie di provvedimenti:

- 1955. Le cure sanitarie devono essere fornite, indipendentemente dalla loro durata, alle persone colpite da malattie specifiche della vecchiaia. Legge 4 agosto 1955, n. 692, pubblicata nella G.U. n.189. del 18 agosto 1955: "Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia".

- 1956. - L’assistenza ospedaliera deve essere assicurata a tutti gli anziani «quando gli accertamenti diagnostici, le cure mediche o chirurgiche non siano normalmente praticabili a domicilio». Decreto del Ministro del lavoro del 21 dicembre 1956.

- 1968.Le Regioni devono programmare i posti letto degli ospedali tenendo conto delle esigenze dei malati “acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti”. Legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 29.

- 1978. - Le ASL sono obbligate a provvedere alla «tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione». Le prestazioni devono essere fornite agli anziani, come a tutti gli altri cittadini, qualunque siano «le cause, la fenomenologia e la durata» delle malattie.
Legge 23 dicembre 1978 n. 833. Questa Legge di Riforma Sanitaria, ha prestato particolare attenzione alle malattie croniche e al loro trattamento. Ha sancito che le ASL sono obbligate a provvedere alla “tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione”.

Contro i provvedimenti del DPCM 8 agosto 1985, che tendevano a limitare la durata delle cure sanitarie ai malati acuti e cronici si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione stabilendo che: il “Decreto Craxi” (DPCM 8 agosto 1985) sull’integrazione socio-sanitaria, essendo un atto amministrativo, non ha nessun valore normativo (Sentenza n. 10150 del 1996 della Suprema Corte di Cassazione).

- 1996. - Le cure sanitarie sono dovute ai malati acuti e cronici senza limiti di durata.

- 2003. - La Finanziaria 2003 all’art. 54 ha confermato i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, rilevando al comma 2 che «le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all’allegato 1 (....)»; ovvero anche gli interventi di riabilitazione e lungodegenza, nonché quelli relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti.


Le  Dimissioni Ospedaliere.

E' bene sapere che sotto il profilo giuridico:

"Chi accetta le dimissioni proprie o di un congiunto, affetto da patologie invalidanti, non autosufficiente e incapace di programmare il proprio futuro, da ospedali o case di cura private convenzionate, sottrae volontariamente se stesso o il proprio congiunto dalle competenze del Servizio Sanitario Nazionale, assumendone ogni responsabilità civile, penali nonchè gli oneri economici alfine di proseguire le cure necessarie".

Di fronte all’impossibilità o alla difficoltà di assumere tale responsabilità e di gestione della situazione che ne deriva, il paziente malato cronico non autosufficiente o un suo congiunto può opporsi alle dimissioni comunicando formalmente tale rifiuto, tramite l'invio di raccomandata a.r. al Direttore Generale dell’ASL di residenza dell'assistito e al Direttore Sanitario della struttura di ricovero.

Questa opposizione è quanto mai motivata nei casi in cui non sia prevedibile un supporto adeguato a domicilio al momento delle dimissioni.
Con il termine “supporto” intendiamo: assistenza infermieristica, assistenza domiciliare, ausili, presidi sino al sostegno economico per poter contare sulla presenza di assistenti o badanti. Il congiunto, non è obbligato ad accettare le dimissioni se non ci sono adeguate garanzie per una effettiva tutela del malato cronico e non autosufficiente.
Prima di accettare dimissioni da ospedali o da case di cura è opportuno chiedere impegni scritti all’ASL competente al fine della presa in carico dell'assistito. Appositi uffici sanitari denominati A.D.I. - Assistenza Domiciliare Integrata, (vedi elenco)  definiranno e quantificheranno l’assistenza e gli eventuali fabbisogni di ausili e presidi sanitari e terapie come: pannoloni, cateteri vescicali, sacche raccolta urine, trattamento nutrizionale artificiale, monitoraggio parametri vitali, trattamenti di FKT e quant'altro sia necessario.

Le Cure Domiciliari.

Alcune Regioni, ad esempio come Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, hanno previsto contributi economici a favore della “domiciliarità”, cioè per favorire la permanenza delle persone non autosufficienti presso la propria abitazione o presso il proprio nucleo familiare.

Ricovero presso RSA.
Nell'ambito territoriale dell'ASP di Messina sono presenti strutture sanitarie denominate "RSA". Qualora il paziente non venga curato a domicilio, l’ASL deve provvedere al ricovero della persona non autosufficiente trasferendola dall’ospedale o dalla casa di cura privata convenzionata in una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale).

Nei casi di ricovero presso RSA disposto dall’ASL, il Servizio Sanitario Regionale deve versare la quota sanitaria (il cui importo non può essere inferiore al 50% dell’intera retta), mentre l’ultrasessantacinquenne non autosufficiente o la persona con handicap in situazione di gravità devono contribuire alla retta alberghiera nei limiti delle loro risorse economiche (redditi e beni) senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi. Questi, nel caso di richieste indebite, possono opporsi anche davanti ad un Giudice: gli enti giurisprudenziali sono pressoché unanimi a favore delle famiglie.

Valutazione della non autosufficienza.
La valutazione dell’autosufficienza, in moltissime realtà, è strettamente richiesta sia ai fini dell’eventuale ricovero in RSA, sia per la concessione di contributi o assegni di cura.
Questo accertamento viene effettuato solitamente da un’unità multidisciplinare che assume denominazioni diverse a seconda delle Regioni (ad esempio, Unità di Valutazione Geriatrica, Unità di Valutazione Multidisciplinare, Unità di Valutazione della non autosufficienza, Unità di  Valutazione Multi Dimensionale: UVMD).
La valutazione della non autosufficienza dovrebbe essere effettuata in funzione della presa in carico della persona, ed in modo multidimensionale e cioè sotto il punto di vista sanitario e sociale, in modo da poter programmare supporti efficaci alla persona ed eventualmente al suo nucleo familiare.
E’ bene attivare già durante il ricovero ospedaliero la valutazione della non autosufficienza, rivolgendosi all’Azienda Sanitaria Proviciale di residenza: Ufficio ADI.

Nomenclatore degli ausili tecnici di serie
 
LA DESCRIZIONE DEGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI E LE NORME DI STANDARDIZZAZIONE RIPORTATE NEL PRESENTE ELENCO FANNO RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE ISO 9999:1998 APPROVATA COME NORMA EUROPEA - EN ISO 9999