La NAD: Situazione normativa in Sicilia
La Situazione normativa in Sicilia riguardo
la nutrizione artificiale clinica nelle sue differenti modalità ovvero orale,
enterale e parenterale ad oggi, è alquanto bizzarra!
Infatti, pur in assenza di specifiche
normative la Regione Siciliana ha promulgato nel tempo Leggi, Decreti e Circolari
che di volta in volta hanno consentito l’erogazione agli assistiti siciliani di
sia della terapia nutrizionale nelle varie forme: supplementazione orale, enterale e
parenterale che dei relativi ausili e presidi: Sonde SNG, PEG etc., deflussori,
sacche, pompe nutrizionali.
La prima norma risale al 1980:
Ø Legge Regionale 12 agosto 1980,
n. 88. “Provvedimenti per l'erogazione dell'assistenza specialistica in forma
indiretta”.
Omissis..
Art. 2
“Le prestazioni sanitarie, farmaceutiche, dietetico-medicamentose, diagnostiche nonché i
presidi terapeutici, in atto non previsti o soddisfatti con forme di intervento
parziale o limitato nel tempo, sono
erogati in forma indiretta nei casi in cui siano giudicati, da conforme parere
tecnico-sanitario, espresso dal servizio competente dell'unità sanitaria
locale, indispensabili ed insostituibili
alla tutela della salute del cittadino.
Le prestazioni ed i presidi terapeutici di cui al comma
precedente sono erogati esclusivamente in presenza d'insufficienza renale e
relativo trattamento emodialitico, di trapianti renali, di oligofrenia fenilpiruvica,
di anemie sideroprive, di talassemia, di retinopatia diabetica, di carenza di
immunoresistenze organiche e di postumi di intervento in sede addominale, con
creazione di ano preternaturale, nonché di mucoviscidosi, di diabete mellito e
di neoplasie maligne trattabili, queste ultime, in forma ambulatoriale o
domiciliare.
Il rimborso delle relative spese, da parte della
competente unità sanitaria locale, avviene al costo su richiesta dell'avente
diritto, documentata e corredata da fatture debitamente quietanzate, entro e
non oltre il sessantesimo giorno.
E' del pari assicurato dalla competente unità sanitaria
locale, con le modalità di cui al comma precedente, il rimborso, nella misura
prevista dai competenti ordini o collegi professionali, delle spese sostenute
in trattamento domiciliare per le terapie iniettive ed infusive necessarie per
i soggetti portatori delle affezioni di cui al presente articolo, sempre che
l'unità sanitaria locale medesima non possa direttamente provvedere”.
Successivamente modificata con l'emanazione della
Legge Regionale del 13/06/1984, n. 40, “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12/8/1980, n. 88, recante norme in materia di provvedimenti per l'erogazione della assistenza specialistica in forma indiretta, e 24 luglio 1978, n. 22, recante norme in materia di formazione del personale sanitario non medico. Disposizioni in materia di enti, associazioni ed istituti che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap”. (BURS n.26 del 16/06/1984 - GURS n.261 del 21/09/1984).
Art. 1.
L'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88,
è sostituito con il seguente:
- le prestazioni sanitarie, farmaceutiche,
dietetico-medicamentose, diagnostiche nonché i presidi terapeutici, in
atto non previsti o soddisfatti con forme di intervento parziale o
limitato nel tempo, sono erogati in forma indiretta nei casi in cui siano
giudicati, da conforme parere tecnico-sanitario, espresso dal
servizio competente dell'unità sanitaria locale, indispensabili ed
insostituibili alla tutela della salute del cittadino.
- le prestazioni ed i presidi terapeutici di cui al
comma precedente sono erogati esclusivamente in
presenza d'insufficienza renale e relativo trattamento emodialitico,
di trapianti renali, di oligofrenia fenilpiruvica, di anemie
sideroprive, di talassemia, di retinopatia diabetica, di carenza di
immunoresistenze organiche e di postumi di intervento in sede addominale,
con creazione di ano preternaturale, nonché di mucoviscidosi, di diabete
mellito e di neoplasie maligne trattabili, queste ultime, in forma
ambulatoriale o domiciliare. Il rimborso delle relative spese,
da parte della competente unità sanitaria locale, avviene al costo su
richiesta dell'avente diritto, documentata e corredata da fatture
debitamente quietanzate, entro e non oltre il sessantesimo giorno. (In vigore, mai abrogata!).
Reg. Siciliana - 23/03/1998, CIRCOLARE n. 953 “Linee
guida per il settore n. 3 farmaceutica di cui all'art. 7 della Legge Regionale
3 novembre 1993, n. 30, e per i servizi di farmacie delle Aziende Ospedaliere”.
... omissis …
— coordinamento e sviluppo del piano, in collaborazione con le
farmacie ospedaliere, per l'attivazione del laboratorio di
farmaceutica per la produzione di preparazioni di nutrizione parenterale
ed enterale …..
— assistenza integrativa con fornitura dei
prodotti dietetici dei presidi sanitari e quanto altro previsto dalla
normativa vigente agli aventi diritto;
L'organizzazione, ai sensi dell'art. 29, Legge n.
30/93, potrà essere organizzato in unità operativa di "Laboratorio
farmaceutico nutrizionale galenica";
Reg. Siciliana - 24/12/1999, D.A. n. 30953, “Costituzione del gruppo
di studio per la predisposizione di linee guida per l'istituzione di laboratori
di nutrizione parenterale ed enterale ad uso ospedaliero e domiciliare”.
(Gruppo di studio con il compito di predisporre
standards di qualità di minima e di massima che fungano da linee guida per
le Aziende sanitarie, USL e ospedaliere cui le stesse dovranno attenersi
per l'istituzione di laboratori di nutrizione parenterale ed enterale ad
uso ospedaliero e domiciliare).
Reg. Siciliana - 29/12/2001, D.A. - Ass. della
Salute - "Linee
guida per la fissazione degli standards di qualità a cui le strutture sanitarie
pubbliche e private dovranno attenersi per l'istituzione di laboratori di
nutrizione artificiale". (GURS n.10 del 09/03/2001).
Reg. Siciliana - 27/12/2001, D.A. n. 36773, “Relativo
a medicazioni per piaghe da decubito, integratori alimentari e altri
presidi". (GURS n.5 del 25/01/2002).
- cod. 3.5.1: integratore liquido
ipoproteico (tipo Renilon 4.0);
- cod. 5.1.8: integratore liquido Iperproteico (tipo
Cubitan)
- cod. 6.0.1: integratore in polvere proteico (tipo Protifar);
- cod. 6.0.2: integratore liquido proteico (tipo Renilon 7.5);
- cod. 6.0.3: integratore liquido ipercalorico iperproteico (tipo Respifor);
- cod. 6.0.4: integratore liquido normocalorico e normoproteico (tipo Diasip).
Reg. Siciliana - 04 /08/2003, D.A. n. 36774, “Linee
guida per l'area farmaceutica e per l'istituzione del dipartimento del farmaco
e del dipartimento farmaceutico ospedaliero”. (GURS n. 5 25/01/2002).
...omissis...
p.8.2b – Servizi di Farmacia.
Preparazioni nutrizionali enterali e parenterali,
galeniche magistrali, officinali e specialistiche.
Decreto Assessoriale n. 8410/2006, “(morbo celiaco): revisione dei
tetti di spesa”
Decreto Assessoriale del 06/08/2007 “Piano di contenimento e di riqualificazione del SSR 2007-2009”. (GURS n. 40, 31/08/2007).
...omissis...
p. B: Contenimento spesa specialistica convenzionata, potenziamento
Strutture Assistenziale Territoriale pubblica, riorganizzazione Servizi
Urgenza/Emergenza.
p. B.3: Assistenza territoriale domiciliare,
integrata, protesica integrativa e termale.
p. B.3.2: Assistenza Integrativa. “Revisione della distribuzione
gratuita e dei costi attuali dei presidi e ausili sanitari. Adeguamento ai
livelli minimi di assistenza delle prestazioni valorizzate
con D.A. n.36773/01, relativo a medicazioni per piaghe da decubito
etc. e il D.A. n.36774/01, relativo a integratori per patologie di
“stato di malnutrizione, nefropatie e insufficienza respiratoria.
p. B.3.3: Assistenza Integrativa. D.A. 8410/06 (m.
celiaco): revisione dei tetti di spesa.
Decreto Assessoriale del 02/07/2008:“Nuova
caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli
interventi ospedalieri a domicilio”. (GURS n.33 25/07/2008).
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p.4.3: Cure domiciliari integrate di 3°livello e cure
domiciliari palliative a malati terminali.
p. 4.3.3.3 – “Prestazioni relative alla funzione
alimentare”:
63) Verifica parametri nutrizionali;
64) Anamnesi
dietologica;
65) Formulazione dieta
personalizzata;
66) Valutazione della
disfagia;
67) Impostazione e
monitoraggio di un programma di nutrizione artificiale enterale;
68) Impostazione e
monitoraggio di un programma di nutrizione artificiale parenterale;
69) Istruzione alla
preparazione di diete a consistenza modificata;
70) Istruzione alla
somministrazione di pasti con posture facilitanti;
71) posizionamento/sostituzione
SNG;
72) Sostituzione di
PEG con sistema di ancoraggio a bottone;
73) Gestione SNG;
74) Gestione PEG;
75) Somministrazione di terapia tramite SNG-PEG;
76) Controllo periodico del sistema di ancoraggio della PEG;
77) Valutazione63) Verifica parametri nutrizionali;
Decreto Assessoriale del 19/12/2008, n. 03415: “Revoca
del D.A. n. 36773 del 27/12/2001, relativamente a quelle disposizioni
concernenti “medicazioni per piaghe da decubito, e integratori per
patologie di stato di malnutrizione, nefropatie e insufficienze respiratorie”. (GURS n.4 23/1/2009)
...omissis...
Art. 1
Art. 2
Circolare Assessoriale del 23/02/2009, n. 1256: “Assistenza
sanitaria integrativa – Revisione della distribuzione dei presidi e
materiali sanitari – Adeguamento ai livelli essenziali di
assistenza".
Allegato A:
MATERIALE DI MEDICAZIONE PER PERSONE CON PIAGHE DA
DECUBITO, ECZEMI SECERNENTI, FISTOLE APERTE SECERNENTI, ULCERE VARICOSE,
ETC.:
cod.
5.1.8 Integratore liquido iperproteico;
PRODOTTI PER PERSONE CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA SOTTOPOSTI A DIALISI:
cod. 6.0.0 Integratore proteico liofilizzato;
cod. 6.0.1 Integratore proteico in polvere;
cod. 6.0.2 Integratore proteico liquido;
cod. 6.0.3 Integratore liquido ipercalorico iperproteico per pazienti affetti da patologia polmonare;
cod. 6.0.4 Integratore liquido normocalorico e normoproteico per pazienti affetti da diabete
PRODOTTI APROTEICI PER PERSONE CON INSUFFICIENZA RENALE:
cod. 3.5.0 Integratore ipoproteico liquido;
cod. 3.5.1 Integratore ipoproteico liquido ml. 0,0350 (*)
cod. 3.6.0
Latte aproteico ml. 0,0164 (*)
cod. 3.6.1
Latte aproteico ml. 0,0105 (*)
cod. 3.7.0
Bevanda aproteica ml. 0,0169 (*)
cod. 3.7.1
Bevanda aproteica ml. 0,005 (*)
...omissis...
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta in via temporanea, e comunque
fino a nuove disposizioni che regolamentino in modo organico la materia, la
fornitura delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, limitatamente
alle persone con particolari stati patologici severi cronici rientranti in
programmi assistenziali di cure domiciliari integrate e non, in ottemperanza al
D.P.C.M. 29 novembre 2001 (LEA) ed in coerenza con i decreti n. 1543 del 2
luglio 2008 e n. 3415 del 19 dicembre 2008.
Art. 2
Per le persone di cui all'art. 1, rientranti in programmi assistenziali di cure
domiciliari integrate, la fornitura delle prestazioni di assistenza sanitaria
integrativa deve avvenire direttamente a cura delle aziende unità sanitarie
locali nell'ambito del programma di cure domiciliari redatto dall'unità
valutativa competente e nel rispetto dei protocolli terapeutici ivi stabiliti.
Per le persone non assistite all'interno di programmi di cure domiciliari
integrate devono essere attivate le procedure previste dai distretti sanitari
in accordo con MMG. Nelle more della disciplina procedurale di dettaglio da
emanarsi con apposita circolare regionale, sono confermate le modalità in atto
di fornitura dei presidi e dei materiali sanitari.
Art. 4
Resta confermata l'erogazione a carico del SSR degli ausili per soggetti
affetti da mucoviscidosi, nonché per quelli affetti da talassemia, già inclusi
nei livelli essenziali di assistenza di cui al citato D.P.C.M. 29 novembre 2001
e successive modificazioni.
Art. 5
Si fa obbligo ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali di
impartire disposizioni ai soggetti prescrittori di attestare la condizione di
menomazione funzionale permanente, ove sussistente, ai fini della corretta
applicazione della normativa vigente di cui al comma 3 bis dell'art. 1 della
legge 28 luglio 1989, n. 263 sull'applicazione dell'imposta agevolata.
Art. 6
Ai fini dell'applicazione della modalità di fornitura di cui al comma 1,
dell'art. 2, le aziende unità sanitarie locali, per un periodo non superiore a
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ricorrere alle
modalità operative prima dell'entrata in vigore del decreto n. 3415 del 19 dicembre
2008.
Art. 7
I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali procederanno ad
uniformarsi a quanto disposto nel decreto n. 3415/2008 come qui integrato, con
formali atti deliberativi da trasmettere a questo Assessorato entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 23 febbraio 2009.
RUSSO |
Reg. Siciliana - Ass. Salute - Circolare 21 luglio 2010 n.1272: "Assistenza
sanitaria integrativa. Revisione dell'allegato A alla circolare n.1256 del 23
febbraio 2009, inerente la distribuzione dei presidi ed ausili e materiali
sanitari - Adeguamento ai livelli essenziali di assistenza - decreto n.318/09.
ERRATA CORRIGE Circolare 21 luglio 2010, n. 1272
Reg. Siciliana - Ass. Salute - 06 febbraio 2012: "Assistenza domiciliare integrata chiarimenti in ordine all'erogazione di materiale sanitario. Chiarimenti.
Decreto Assessoriale n. 1675 del 31 luglio 2019 - Pubblicato nella GURS del 23 agosto 2019
Per la prima volta vengono specificatamente individuate le figure del medico esperto in nutrizione clinica e del dietista che dovranno essere presenti nell’ambito delle dotazioni organiche delle Aziende Sanitarie, come previsto dalle Linee d’indirizzo regionali per l’adeguamento dei piani triennali del fabbisogno e la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del Servizio sanitario regionale, adottate con D.A. n. 2201 del 6 dicembre 2019 - pubblicato nella GURS n. 3 del 17 gennaio 2020 (Dimensione documento: 2034345 bytes)